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Codice Fiscale: 10970210158
Denominazione – Sede
Art. 1.
L’associazione Culturale denominata “CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA “Guglielmo Scalise” con sede a Milano, è intitolata al Generale professore Guglielmo Scalise, che prodigò quarant’anni della sua vita al miglioramento delle relazioni tra l’Italia e le nazioni asiatiche – particolarmente il Giappone – diffondendone la lingua e la cultura e nel 1950 collaborò alla costituzione della Sezione Lombarda dell’Is.M.E.O. che diresse per quindici anni, da cui provengono molti degli orientalisti italiani.
L’Associazione di Promozione Sociale denominata CENTRO DI CULTURA ITALIA-ASIA “Guglielmo Scalise” e più avanti chiamata per brevità Associazione, ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è apolitica, aconfessionale, senza finalità di lucro svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
Finalità e attività
Art. 2.
L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
Art. 3.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà:
Gli associati
Art. 4.
Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e che abbiano accettato il suo Statuto, a condizione che:
Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.
Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.
Sono iscritte nell’Albo d’Onore con il titolo di SOCI ONORARI quelle persone o quegli Enti, che per la loro attività, il loro prestigio od altre ragioni, vagliate caso per caso dal Consiglio Direttivo, portino lustro al Centro.
(Diritti ed obblighi degli Associati)
A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi.
In particolare:
(Perdita della qualità di Associato)
La perdita della qualità di Associato avviene per:
Organi sociali e cariche elettive
Art. 5.
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro assolvimento e documentate.
Art. 6.
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Rendiconto/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.
L’Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio o consegna a mano (in questo caso con firma per ricevuta) di lettera non raccomandata e/o invio di posta elettronica e/o affissione presso la sede legale (se effettivamente accessibile e frequentata dai soci) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione, a firma del Presidente, deve contenere il giorno, l’ora e sede, oltre all’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 7.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e/o straordinaria.
In qualsiasi caso vale il principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile.
Art. 8.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 9.
I Consiglieri, nelle deliberazioni di approvazione del Rendiconto e in quelle che riguardano le loro responsabilità, non possono esprimere voto.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.
Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 10.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 11.
L’Assemblea straordinaria delibera:
L’Assemblea straordinaria viene convocata e resa valida con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria.
I verbali delle riunioni e il Rendiconto sono a disposizione per essere consultati su richiesta dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Le eventuali spese per copie e/o spedizioni sono a carico del richiedente.
Consiglio Direttivo
Art. 12.
Il Consiglio Direttivo è composto da massimo 13 (tredici) nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 13.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per mezzo di lettera non raccomandata e/o invio di posta elettronica e/o affissione presso la sede legale almeno 8 giorni prima della riunione, indicando luogo, data e ora esposto ordine del giorno.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 14.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
Art. 15.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, è facoltà del C.D. procedere a nuove elezioni oppure cooptare i consiglieri mancanti sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli associati.
Il Presidente
Art. 16.
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza ed ha la facoltà di aprire o estinguere conti correnti e dare delega di firma ad altri.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate da un Vice Presidente.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 17.
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto
Art. 18.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di presentare, per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione sull’attività svolta, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso.
Art. 19.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
Art. 20.
Il patrimonio sociale è costituito da:
Art. 21.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Art. 22.
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensidell’art. 11 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Norma finale
Art. 23.
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Milano, 03/10/2015
Registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Milano – UT Milano 1
In data 22/10/2005 Serie 3 N. 7960